Sospensione ritenuta di acconto:
Per professionisti e agenti, estesa la possibilità di non operare la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti fino al 31 maggio 2020;
Il Decreto liquidità dell’8 aprile 2020, ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta che corrispondono compensi a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio di non operare la ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 e 25 bis del DPR 600/1973 per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, estendendo tale possibilità anche alle scadenze di aprile e maggio (inizialmente il decreto Cura Italia aveva previsto la sospensione fino al 31 marzo).
Per tali soggetti, quindi il beneficio consiste nella possibilità di incassare i redditi senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto, purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo), lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 9/2020.
Si tratta di una sospensione, perché la ritenuta andrà comunque versata dal professionista o agente:
- entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) in unica soluzione
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nel relazione tecnica al decreto liquidità, si legge che la stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi
e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020).
Condizioni necessarie per detta sospensione sono:
- la residenza il Italia
- l’aver conseguito ricavi o percepito compensi nel 2019 inferiori a 400.000 euro (l’Agenzia delle Entrate sempre con Circolare n. 9/2020 ha confermato che non rilevano gli ulteriori compensi / ricavi eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini ISA).
- non aver sostenuto nel mese precedente 2020 compensi per stipendi dipendenti o assimilati
- il rilascio al committente/sostituto di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
Non si conoscono ancora i codici tributo che verranno utilizzati per il versamento della ritenuta che potrebbe anche essere il solito 1040 o 1038.
Per quanto riguarda le modalità operative di non applicazione della ritenuta, la Circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile ha fornito chiarimenti
in merito alla corretta compilazione della fattura, precisando che i contribuenti che si avvalgono di tale opzione, devono omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica). Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “Dettaglio Linee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “Dati Ritenuta”.
E’ necessario di indicare nella fattura cartacea o nella “Causale” della fattura elettronica, la dicitura così modificata: “Si richiede la non applicazione della
ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 19 c.1 D.L. 23 del 08/04/2020 e successive modificazioni” precisando che la non applicazione della
ritenuta è subordinata al pagamento della fattura entro il 31 maggio.
Si possono presentare due ipotesi:
- Fattura già emessa da parte del professionista o agente di commercio non ancora pagata
in questo caso è necessario fornire al proprio cliente o casa mandante un’apposita dichiarazione (scarica file) con la quale richiede che al momento del pagamento della prestazione, se entro il 31.05.2020, non venga applicata la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell’art. 19, DL n. 23/2020.
- Fattura ancora da emettere
in questo caso al momento dell’emissione della fattura, è necessario indicare nella stessa la dicitura come sopra indicata Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 19 c.1 D.L. 23 del 08/04/2020 e successive modificazioni”