CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE

ISTANZE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

Con il provvedimento prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fissato il contenuto informativo, modalità e termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto all’articolo 25 del c.d. DL Rilancio, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Leggi subito: AGENZIA DELLE ENTRATE

Ricordiamo che si tratta di una erogazione straordinaria finanziata con fondi pubblici finalizzata a ristorare dalle perdite economiche conseguenti all’emergenza Covid esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.

L’erogazione, ricordiamo anche questo, non spetta a chi ha cessato l’attività, agli enti pubblici, agli operatori finanziari e del credito, a chi ha diritto alla percezione di altre indennità compensative (quelle previste dal D.L: 18/2020 agli articoli 27 – professionisti e collaboratori coordinati e continuativi – e 38 – lavoratori dello spettacolo), nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, i c.d. “professionisti con cassa”.

Il requisito che legittima la richiesta del contributo è che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello dell’aprile 2019. Il contributo spetta peraltro anche in assenza di tale requisito per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, nonché a coloro che hanno operato nei Comuni per i quali è stato dichiarato esplicitamente lo stato di emergenza.

Il contributo spetta in misura percentuale rispetto alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019:
– 20% per chi nel 2019 ha avuto ricavi fino a 400.000;
– 15% per coloro che, sempre nel 2019, hanno avuto ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro;
– 10% per chi nel 2019 ha avuto ricavi superiori a un milione e fino a 5 milioni.

Aldilà delle percentuali ricordate il contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non concorrerà alla formazione della base imponibile e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale.
L’erogazione è peraltro subordinata alla presentazione di un’apposita istanza, anche attraverso un intermediario, entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica.
Ebbene, L’AE provvede con il provvedimento in rassegna a fornire indicazioni per rendere operativo il contributo.

Termini di Presentazione delle ISTANZE:

Le istanze dovranno indicare anzitutto i dati anagrafici del richiedente e precisare la misura dei ricavi 2019 (fino a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, ovvero superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro) ai fini dell’individuazione della percentuale di computo del contributo.
Dovranno essere indicate, ovviamente, anche le eventuali condizioni al verificarsi delle quali il contributo spetta a prescindere dall’accertamento di un calo di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020; cioè l’inizio attività dal 1° gennaio 2019 e l’ubicazione nei Comuni con stato di emergenza.

Andranno poi specificati i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 per il computo della riduzione a cui è subordinata l’erogazione del contributo ed l’Iban del conto sul quale si desidera sia accreditato.

L’istanza, da formulare tramite l’apposito modello approvato, conterrà poi anche una dichiarazione circa la spettanza soggettiva del contributo e i dati utili alla verifica antimafia se il contributo supera 150 mila euro.

Se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, il modello, comprensivo dell’autocertificazione antimafia, dovrà essere necessariamente predisposto in formato pdf, firmato digitalmente e trasmesso via pec.

Le istanze potranno essere presentate dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Se il richiedente è erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno e fino al 24 agosto 2020.
Nei rispettivi intervalli di 60 giorni, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova Istanza, in sostituzione di quella trasmessa.
Farà in ogni caso fede l’ultima istanza trasmessa nel periodo in relazione alla quale non sia già stato eseguito mandato di pagamento.

Eventuali rinunzie al contributo potranno invece essere presentate anche oltre l’intervallo temporale previsto per la presentazione.

Il contributo sarà quindi erogato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Successivamente all’erogazione del contributo saranno effettuati tutti i controlli formali e sostanziali del caso, non già svolti nella fase istruttoria (per esempio circa la conformità dei fatturati indicati a quelli rilevabili dall’anagrafe tributaria).

Qualora il contributo sia in tutto o in parte riscosso indebitamente sarà recuperato con applicazione di sanzioni e interessi, salve – se del caso – l’irrogazione delle sanzioni penali accessorie.

Non esitare a contattarci per avere una consulenza specifica senza impegno, per valutare se esiste la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto.

 

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